Anche per il Tribunale di Vasto la mediazione si deve svolgere con le parti…e se non ci sono, il mediatore dovrà rinviare perché compaiano.
Di Luca Tantalo, mediatore presso Adr Center.
Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 9 marzo 2015, che si inserisce nel filone giurisprudenziale ormai costante, che ha ribadito più volte l’acclarato principio della indispensabilità della presenza delle parti nel procedimento di mediazione, onde assicurarne l’effettivo svolgimento, ha cercato di andare oltre, stabilendo dei principi interessanti e innovativi, soprattutto per quanto riguarda i “poteri” del mediatore.
La questione riguardava, come altre volte, un procedimento di mediazione in cui, in sede di primo incontro, le parti non erano comparse personalmente, e la procedura si era chiusa perché una delle parti, rappresentata dal legale e non assistita, aveva dichiarato di non voler procedere.
Per il Tribunale, trattandosi di mediazione demandata (ma la sentenza afferma che i principi che stiamo per affrontare si applicano anche alle mediazioni di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/10), l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte (anche perché, in questo caso, ai sensi di legge, il legale avrebbe dovuto essere assistito da un collega).
A sostegno di tale tesi, il Tribunale, dando dimostrazione di ben conoscere la materia, ribadisce alcuni principi fondamentali e, come detto, ormai accertati: il primo è che la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona. L’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. E’ chiaro che la semplice presenza dei legali è in netto contrasto con questo principio.
Il secondo, anch’esso ormai acclarato, è il principio per cui i difensori (mediatori di diritto) sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come, peraltro, si desume dal fatto che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs n. 28/2010), e quindi non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa. Ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori.
Una volta accertati questi principi, che fanno seguito ad una giurisprudenza ormai molto numerosa e unanime (Firenze, Roma, Milano, Cassino, Palermo, Rimini e molte altre), però il Tribunale fa di più.
Infatti, per la sentenza in commento, sarà il mediatore, che nel caso descritto, essendo soggetto preposto istituzionalmente ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia delle disposizioni che garantiscono l’effettivo svolgimento della procedura, adottare ogni provvedimento opportuno per raggiungere detto scopo. Ad esempio, secondo il Tribunale di Vasto, il mediatore potrà disporre un rinvio sollecitando il legale a far comparire personalmente la parte (come fa spesso lo scrivente); in caso di ulteriore assenza, secondo la sentenza, il mediatore potrà anche mettere a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore e munito degli opportuni poteri), per il caso di assoluto impedimento a comparire.
E’ molto interessante quanto aggiunge, al riguardo, il Tribunale di Vasto: “La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sè. Negli altri casi e, segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione”.
Il senso di tale statuizione, come detto, è ben evidente: la mediazione si fa con le parti, e ci auguriamo che tale principio, oltre a non essere ulteriormente in discussione, sia sempre più diffuso.
Avv. Luca Tantalo